Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        All'articolo 1:

            al comma 6, le parole: «anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2008»;

            dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        «6-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al gennaio 2005, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo n. 564 del 1996, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2007».

        Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

        «Art. 3-bis. - (Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994). - 1. Per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte del 1994, il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è differito al 31 luglio 2007. La presente disposizione si applica entro i limiti delle risorse assegnate ai sensi del medesimo articolo 4, comma 90, della citata legge n. 350 del 2003».

        All'articolo 4:

            il comma 2 è soppresso.

        All'articolo 6:

            il comma 4 è sostituito dal seguente:

        «4. All'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

        "6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo"»;

 

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            al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

        «Le disposizioni previste dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, non si applicano ai fini delle attività svolte all'estero dall'Istituto nazionale per il commercio estero»;

            al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «il quale individua» sono inserite le seguenti: «e autorizza» e sono aggiunte, in fine, le parole: «e da realizzare entro e non oltre il termine fissato dal Ministro dei trasporti con il medesimo decreto»;

            il comma 7 è sostituito dal seguente:

        «7. Gli effetti dell'articolo 4 del regolamento di cui al provvedimento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5, pubblicato nel supplemento ordinario n. 200 alla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006, nonché delle disposizioni ad esso immediatamente connesse, si producono a decorrere dal 30 giugno 2007»;

            dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

        «8-bis. Il termine di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1998, relativo all'attuazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è differito al 31 luglio 2007. I relativi oneri finanziari sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali.
        8-ter. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2006 dall'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007.
        8-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-ter, determinato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        8-quinquies. L'articolo 39-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è abrogato. All'articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 2 è abrogato;

            b) al comma 3, lettera a), le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2008";

            c) al comma 3, la lettera b) è abrogata.

        8-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le disposizioni di cui ai numeri 19

 

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e 22 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, acquistano efficacia nel testo risultante dalle abrogazioni e dalla modificazione disposte dal comma 8-quinquies.
        8-septies. Per la prosecuzione degli interventi connessi all'istituzione delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e per la razionalizzazione delle attività dei commissari a tal fine nominati con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi delle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147, e 11 giugno 2004, n. 148, le risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi medesime per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato e assegnate alle contabilità speciali istituite presso i commissari sono conservate sino al completamento dei relativi interventi.
        8-octies. All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Solo per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta nel corso dell'anno 2006 è consentita la possibilità di completare l'investimento entro e non oltre la data del 31 dicembre 2008. L'efficacia della disposizione del sesto periodo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea"».
 

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